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 CASA PLUS  INTERVISTATA DA  "IL MATTINO " DI PADOVA 

IN MERITO AL MERCATO IMMOBILIARE DI CITTADELLA

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 mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2012/01/19/news/costa-caro-metter-su-casa-a-cittadella-1.3084903

 

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il nostro indirizzo di  CITTADELLA (PD)

  

In Via Roma n. 14

tel 049 9404296 

 

 

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

SENZA DAL 2012 L'ATTO SARA' NULLO

 

Dal gennaio del prossimo anno sarà obbligatorio inserire , negli atti di comptavendita di immobili non nuovi la dichiarazione resa dalla parte acquirente che dichiara di " avere ricevuto informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici" riguardante l'immobile oggetto del contratto.

Fino ad oggi , grazie ad un decreto del 2008 , la norma prevede l'inserimento di tale dichiarazione, fatto salvo in caso in cui l'acquirente si accolli l'onere di ottenere in fase successiva la certificazione richiesta. Questo ha comportato un continuo "passaggio" di responsabilità di atto in atto di proprietario in proprietario, senza che l'immobile ,infine, venisse dotato di certificazione.

Ora ,con una norma che presto entrerà in vigore, l'obbligo non sarà volto solo alla coretta informazione dell'acquirente, ma non si potrà stipulare un atto di compravendita senza che l'immobile venduto/acquistato sia certificato.

Infine la norma prevede che dal  1° gennaio 2012  con Decreto Legislativo n. 28 del 3-marzo-2011 art. 13 2-quater riporta" Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole untà immobiliari, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 gli annubci  commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica " In pratica chi vuole vendere casa o qualsiasi altro fabbricato dovrà farsi fare l'Attestato di Certicazione Energetica da un tecnico ablitato, così da potere inserire  il risultato  dato dal i.p.e. negli annunci di vendita (affissi sull'edificio, pubblicati su carta stampata, internet, riviste in genere o altri mezzi di pubblicità.

vedi articolo IL Sole 24 ore   www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2011-12-28/gennaio-2012-pagella-energetica-201655.php      

          

                

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RIVALUTAZIONE TERRENI :

Nel mese di Luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare adempimenti fiscali, contabili, e procedure di riscossione.

Con Il D.L.N. 70/11 - Decreto Sviluppo-  D.L. 98/11 viene reeintrodotta la possibilità di rivalutare , tramite pagamento di un imposta sostitutiva, i valori dei terreni edificabili posseduti alla data del 01-07-11. La Perizia dovrà essere asseverata entro il 30-06-2012 ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30-06-2012.

 

 

 "CESSIONE FABBRICATI" ( non più l'obbligo di comunicazione)

Con nota N. 557/LEG/010.418.6 del Ministero dell'Interno viene meno l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza per cessione o locazione di fabbricati. Infatti si precisa che per effetto  dell'art. 3 del D.Lgs del 14 marzo 2011 N. 23 "CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI" tali disposizioni  hanno assorbito l'obbligo della comunicazione alle Autorità locali di pubblica sicurezza.

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APRILE 2011

INTRODUZIONE DELLA "CEDOLARE SECCA"

Per effetto del Dlgs. 14-03-2011 n. 23 , contenete disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, prende avvio  con decorrenza dal 07-aprile- 2011 il regime fiscale  "cedolare secca sugli affitti" in alternativa al quello ordinario.

L'ambito di applicazione si riferisce ai soli immobili ad uso abitazione  e relative pertinenze e puo' essere esercitata in alternativa  al regime fiscale ordinario ai fini IRPEF  limitatamente alle persone fisiche , non si applica alle locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.

La base imponibile  si applica sul 100% del canone annuo di locazione  nella misura del 21 % , e del 19 % per i canoni di locazione "concordati" .

L'opzione per la "cedolare secca" deve avvenire  in sede di registrazione del contratto, oppure entro il termine  per il pagamento dell'imposta di registro annuale, oppure in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta  nel quele si è prodotto il reddito.

In ogni caso la "cedolare secca " è valida solo ove il locatore comunichi preventivamente al conduttore, con lettera raccomandata, la propria rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione  ai fini ISTAT anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo.

L'opzione ha validità per tutta la durata del contratto di locazione, ma puo' anche essere revocata / sospesa  per le annualità successive.

La nostra Agenzia   e a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti  della materia .

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